Associazione Lepanto
LA CONDANNA DEI PAPI, DEI CONCILI, DEL DIRITTO CANONICO E DEI DOCUMENTI UFFICIALI RECENTI DELL'OMOSESSUALITA'
Dall’opera “Chiesa e omosessualità – Le ragioni di un’immutabile condanna” (Centro Culturale Lepanto, Roma, Supp. a “Lepanto” n. 138, gen. Feb. 1995):
Alla condanna dei Padri e
dei Dottori della Chiesa, si aggiunse, fin dai primi secoli, quella, costante,
dei concili, dei Papi e del Diritto Canonico.
Fin dal 305, il Concilio
di Elvira in Spagna dispose, al canone 71, che agli “stupratori di ragazzi”
venisse negata la santa comunione anche se in punto di morte (cfr. Canones
Apostolorum et Conciliorum, pars altera, p. 11). Le pene canoniche di penitenza
vennero poi stabilite nel 314 dal Concilio di Ancyra, al canone 16.
Il XVI Concilio di Toledo,
tenutosi nel 693, al canone 3 condannò la pratica omosessuale come
un vero e proprio crimine punibile con sanzioni giuridiche: il chierico
veniva ridotto allo stato laicale e condannato all’esilio perpetuo, mentre
il laico veniva scomunicato e, dopo aver subito la pena delle verghe, veniva
anch’esso esiliato (Conciliorum oecumenicorum collectio, vol. XII, col.
71).
Successivamente nel Concilio
di Naplusa, tenutosi in Terrasanta nel 1120, vennero stabilite minuziose
pene per i colpevoli di crimini contro natura, dalle più miti fino
al rogo previsto per i recidivi (cfr. Conciliorum oecumenicorum collectio,
vol. XII, col. 264).
Più autorevole ancora
fu il pronunciamento del Concilio Ecumenico Lateranense III, tenutosi nel
1179, il quale, al canone II, stabilì che “chiunche venga sorpreso
a commettere quel peccato che è contro natura e a causa del quale
‘la colera di Dio piombò sui figli della disobbedienza (Ef. 5, 6),
se è cherico, venga decaduto dal suo stato e venga rinchiuso in
un monastero a far penitenza; se è laico, venga scomunicato e rigorosamente
tenuto lontano dalla comunità del fedeli” (Conciliorum oecumenicorum
collectio, vol. XXII, coll. 224 ss.).
San Pio V: “l’esecrabile vizio libidinoso contro natura”…
Se lo spirito dell’Umanesimo
e del Rinascimento aveva risuscitato le pratiche omosessuali, la riforma
della Chiesa promossa dal
Papato
nel secolo XVI (più nota come Controriforma) provocò una
tale riscossa delle virtù di fede e di purezza da risanare quasi
dovunque gli ambienti, sia ecclesiastici che laici, che ne erano stati
pervasi.
Fra gli interventi del Magistero
ecclesiastico al riguardo, il più solenne è quello di san
Pio V (1504-1572), il grande Papa domenicano che in due Costituzioni condannò
solennemente e proibì severamente il peccato contro natura.
“Avendo noi rivolto il nostro
animo a rimuovere tutto quanto può offendere in qualche modo la
divina maestà, abbiamo stabilito di punire innanzitutto e senza
indugi quelle cose che, sia con l’autorità delle Sacre Scritture
che con gravissimi esempi, risultano essere spiacenti a Dio più
di ogni altro e che lo spingono all’ira: ossia la trascuratezza del culto
divino, la rovinosa simonia, il crimine della bestemmia e l’esecrabile
vizio libidinoso contro natura; colpe per le quali i popoli e le nazioni
vengono flagellati da Dio, a giusta condanna, con sciagure, guerre, fame
e pestilenze. (…)
Sappiano i magistrati che,
se anche dopo questa nostra Costituzione saranno negligenti nel punire
questi delitti, ne saranno colpevoli al cospetto del giudizio divino, e
incorreranno anche nella nostra indignazione. (…)
Se qualcuno compirà
quel nefando crimine contro natura, per colpa del quale l’ira divina piombò
su figli dell’iniquità, verrà consegnato per punizione al
braccio secolare, e se chierico, verrà sottoposto ad analoga pena
dopo essere stato privato di ogni grado” (San Pio V, Costituzione Cum primum,
del 1° aprile 1566, in Bullarium Romanum, t. IV, c. II, pp. 284-286).
…”reprimere tale crimine col massimo zelo possibile”
“Quell’orrendo crimine,
per colpa del quale le città corrotte e oscene (di Sodoma e Gomorra,
n.d.r.) vennero bruciate dalla divina condanna, marchia di acerbissimo
dolore e scuote fortemente il nostro animo, spingendoci a reprimere tale
crimine col massimo zelo possibile.
A buon diritto il Concilio
Lateranense V (1512-1517) stabilisce per decreto che qualunque membro del
clero, che sia stato sorpreso in quel vizio contro natura per via del quale
l’ira divina cadde sui figli dell’empietà, venga allontanato dall’ordine
clericale, oppure venga costretto a far penitenza in un monastero (c. 4,
X, V, 31).
Affinché il contagio
di un così grave flagello non progredisca con maggior audacia approfittandosi
di quell’impunità che è il massimo incitamento al peccato,
e per castigare più severamente i chierici colpevoli di questo nefasto
crimine che non sono atterriti dalla morte dell’anima, abbiamo deciso che
vengano atterriti dall’autorità secolare, vindice della legge civile.
Pertanto, volendo proseguire
con maggior vigore quanto abbiamo decretato fin dal principio del Nostro
Pontificato (Costituzione Cum primum, cit.), stabiliamo che qualunque sacerdote
o membro del clero sia secolare che regolare, di qualunque grado e dignità,
che pratichi un così orribile crimine, in forza della presente legge
venga privato di ogni privilegio clericale, di ogni incarico, dignità
e beneficio ecclesiastico, e poi, una volta degradato dal Giudice ecclesiastico,
venga subito consegnato all’autorità secolare, affinché lo
destini a quel supplizio, previsto dalla legge come opportuna punizione,
che colpisce i laici scivolati in questo abisso” (San Pio V, Costituzione
Horrendum illud scelus, del 30 agosto 1568, in Bullarium Romanum, t. IV,
c. III, p. 33).
San Pio X: il peccato contro
natura grida vendetta al cospetto di Dio
Durante l’Ottocento, la
sensibilità esasperatamente sentimentale ed erotica, diffusa prima
dal Romanticismo e poi più gravemente dal decadentismo, contribuì
ad un certo risorgere dell’omosessualità, che però sembrava
tenuto a freno da una convenzionale “morale laica” e si diffondeva nascondendosi
ipocritamente sotto il velo dell’arte e della moda sensuali.
Con l’inizio del nostro
secolo, gli argini di questa “morale”, ben presto destinati a crollare,
cominciarono a cedere sotto il crescente impatto delle passioni sregolate,
che influenzavano sempre più le classi colte e ricche e cominciavano
a pretendere una legittimazione pubblica.
La Chiesa pertanto ritenne
necessario ribadire la condanna dei peccati risorgenti, compreso quello
omosessuale.
Segnaliamo al riguardo due
fondamentali documenti promossi dal grande Pontefice san Pio X.
Nel suo Catechismo del 1910,
infatti, il “peccato impuro contro natura” è classificato per gravità
come secondo, dopo l’omicidio volontario, fra i peccati che “gridano vendetta
al cospetto di Dio” (Catechismo maggiore, n. 966).
“Questi peccati – spiega
il Catechismo – si dicono gridare al cospetto di Dio, perché lo
dice lo Spirito Santo e perché la loro iniquità è
così grave e manifesta che provoca Dio a punire con più severi
castighi” (n. 967).
Il diritto canonico prevedeva
la pena dell’”infamia”
Nel Codice di Diritto Canonico,
promosso da san Pio X ma pubblicato da Benedetto XV nel 1917, e rimasto
in vigore fino al 1983, la sodomia è trattata tra i “delitti contro
il sesto comandamento” accanto all’incesto e ad altri delitti tra i quali
la bestialità (R. Naz, Traité de Droit Canonique, t. IV,
lib. V, p. 761).
Il reato di sodomia è
punito quanto ai laici con la pena dell’infamia “ipso facto” e con altre
sanzioni da infliggersi a prudente giudizio del vescovo in relazione alla
gravità dei singoli casi (can. 2357); e quanto agli ecclesiastici
e ai religiosi, se si tratti di clerici minores (cioè di grado inferiore
al diacono) con pene diverse, commisurate alla gravità della colpa,
che possono arrivare fino alla dimissione dallo stato clericale (can. 2358),
e se si tratti di clerici maiores (cioè di diaconi, sacerdoti o
vescovi) con lo stabilire che “vengano sospesi, dichiarandoli infami, da
ogni ufficio, beneficio, dignità, vengano privati dell’eventuale
stipendio e, nei casi più gravi, vengono deposti” (can. 2359, §
2; cfr. R. Naz in Dictionnaire de Droit Canonique, t. VII, coll. 1064-1065).
Ricordiamo che la citata
“pena dell’infamia” era molto grave, in quanto consisteva nella “perdita
totale o parziale della buona reputazione presso la gente onesta” e comportava
il divieto di esercitare incarichi ecclesiastici e di svolgere funzioni
di fiducia quali il padrinato o l’arbitrato (Dictionnaire de droit canonique,
t. V, coll. 1358-1359).
La Congregazione per la Dottrina della fede: “Gli atti omosessuali sono intrinsecamente disordinati”
Nell’ultimo dopoguerra, il
clima edonistico e permissivo della cosiddetta “società dei consumi”
ha contribuito ad aggravare il problema dell’omosessualità. Più
tardi, la rivolta generazionale e libertaria del cosiddetto Sessantotto
ha proclamato il diritto delle passioni sregolate ad impadronirsi della
società senza subire alcun freno o repressione.
Negli ultimi anni, mentre
l’omosessualità veniva propagandata da esponenti del mondo della
cultura, dell’arte, della moda e dello spettacolo, il Magistero della Chiesa
ha però rinnovato la condanna del peccato contro natura.
La Congregazione per la
Dottrina della Fede ha pubblicato due documenti – la Dichiarazione Persona
humana del 29 dicembre 1975 e la Lettera pastorale del 1° ottobre 1986
– nei quali ha ribadito che è impossibile legittimare in qualsiasi
modo una forma di relazione che è totalmente in contrasto col disegno
divino e quindi anche con la dignità umana.
“Secondo l’ordine morale oggettivo, le relazioni omosessuali sono atti privi della loro regola essenziale e indispensabile.
“Nella Sacra Scrittura, esse sono condannate come gravi depravazioni ed anzi vengono presentate come funesta conseguenza del rifiuto di Dio. Questo giudizio della Scrittura (…) attesta che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati e che non possono in nessun caso ricevere una qualche approvazione” (Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Persona humana, n. 8).
Condannando le dottrine omosessuali “la Chiesa non limita ma anzi difende la libertà e la dignità della persona”
“Occorre precisare che la
particolare inclinazione della persona omosessuale, benché non sia
in se peccato, costituisce tuttavia una tendenza, più o meno forte,
verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale.
“Pertanto, l’inclinazione
stessa dev’essere considerata come oggettivamente disordinata. Di conseguenza,
coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero essere oggetto di
una particolare sollecitudine pastorale perché non siano portati
a credere che l’attuazione di tale tendenza nelle relazioni omosessuali
sia una scelta moralmente accettabile”.
“San Paolo (…) presenta
il comportamento omosessuale come un esempio della cecità nella
quale è caduta l’umanità. Sostituendosi all’originaria armonia
fra il Creatore e le creature, la grave deviazione dell’idolatria (del
piacere, in tal caso, n.d.r.) ha condotto ad ogni sorta di eccessi nel
campo morale. San Paolo trova l’esempio più chiaro di questo disordine
proprio nelle relazioni omosessuali (Rom., 1, 18-32). Infine, nell’elenco
di coloro che agiscono contrariamente alla sana dottrina, vengono esplicitamente
menzionati come peccatori coloro che compiono atti omosessuali (1 Tim.,
1, 10). (…)
“È solo nella relazione
coniugale che l’uso della facoltà sessuale può essere moralmente
retto. Pertanto una persona che si comporta in modo omosessuale agisce
immoralmente. (…)
“L’attività omosessuale
impedisce la propria realizzazione e felicità, perché è
contraria alla sapienza creatrice di Dio. Nel respingere le erronee dottrine
riguardanti l’omosessualità, la Chiesa non limita ma anzi difende
la libertà e la dignità della persona, intese in modo reale
ed autentico” (Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera sulla
cura pastorale delle persone omosessuali, nn. 3, 6-7).
Il nuovo Catechismo di S.S. Giovanni Paolo II ribadisce la condanna
La condanna dell’unioni omosessuali
è stata ribadita più recentemente nel nuovo Catechismo della
Chiesa Cattolica, promulgato nel 1992 da S.S. Giovanni Paolo II:
“Basandosi sulla sacra Scrittura,
che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, la Tradizione
ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente
disordinati. Sono infatti contrari alla legge naturale, precludono all’atto
sessuale il dono della vita, e non sono frutto di una vera complementarietà
affettiva e sessuale. Non possono essere approvati in nessun caso” (Catechismo
della Chiesa Cattolica, n. 2357)
La legalizzazione dell’omosessualità condannata dai documenti ufficiali recenti
La promozione pubblica dell’omosessualità
costituisce secondo la morale cattolica una colpa molto più grave
della sua pratica privata.
Essa rappresenta infatti
l’approvazione ufficiale, da parte della autorità civile, di un
peccato che dovrebbe essere invece pubblicamente condannato in nome del
bene comune. Se nel passato gli ambienti omosessuali si limitavano a praticare
il loro vizio, senza aspirare ad una giustificazione morale o ad una pubblica
legalizzazione, è proprio questo che oggi essi pretendono di ottenere
dai governi e persino dalla Chiesa. Fattisi forti della tolleranza ottenuta
nel corso del nostro secolo, tolleranza che ne ha aumentato il numero e
l’influenza anche politica, oggi i circoli omosessuali organizzati pretendono
di conquistare una posizione giuridica che consentirebbe loro di imporre
all’opinione pubblica l’accoppiamento contro natura come una “scelta di
vita” che deve godere di dignità, propaganda e favori pari a quelli
finora tributati alla sola unione secondo natura. Il Magistero della Chiesa,
nel condannare espressamente e ripetutamente la pratica omosessuale, a
maggior ragione respinge con sdegno la proposta di legalizzare in qualsiasi
forma le unioni contro natura.
La condanna espressa dalla
Congregazione per la Dottrina della Fede
La Congregazione per la
Dottrina della Fede ribadisce che il vizio non può reclamare alcun
riconoscimento, perché ciò che è male agli occhi di
Dio non può venire ammesso socialmente come giusto.
“È pertanto in atto
in alcune nazioni un vero e proprio tentativo di manipolare la Chiesa conquistandosi
il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi Pastori, in uno sforzo tendente
a cambiare le norme della legislazione civile. Tale azione mira a conformare
questa legislazione alla concezione propria di questi gruppi di pressione,
secondo cui l’omosessualità è almeno una realtà perfettamente
innocua, se non totalmente buona. Benché la pratica dell’omosessualità
stia minacciando seriamente la vita e il benessere di un gran numero di
persone, i fautori di questa tendenza non desistono dalla loro azione e
rifiutano di prendere di prendere in considerazione le proporzioni del
rischio che vi è implicato. La Chiesa non può non preoccuparsi
di tutto questo e pertanto mantiene ferma la sua chiara posizione al riguardo,
che non può essere modificata sotto la pressione della legislazione
civile o della moda del momento. (…) La Chiesa è consapevole che
l’opinione, secondo cui l’attività omosessuale sarebbe paragonabile,
o almeno altrettanto accettabile, all’espressione sessuale dell’amore coniugale,
ha un’incidenza diretta sulla concezione che la società ha della
natura e dei diritti della famiglia, e li mette seriamente in pericolo.
(…) La doverosa reazione alle ingiustizie commesse contro le persone omosessuali
non può portare in nessun modo a ritenere che la condizione omosessuale
non sia disordinata. Se poi tale valutazione viene accolta, e di conseguenza
l’attività omosessuale viene accettata come buona, oppure se viene
introdotta una legislazione civile che protegga un comportamento al quale
nessuno può rivendicare un qualsiasi diritto, allora né la
Chiesa né la società nel suo complesso dovrebbero poi sorprendersi
se anche altre opinioni e pratiche perverse guadagnano terreno e se i comportamenti
irrazionali e violenti aumentano” (Congregazione per la Dottrina della
Fede, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, nn. 9-10).
“Non esiste alcun diritto
all’omosessualità”
“La tendenza sessuale non
costituisce una qualità paragonabile alla razza, all’origine etnica,
etc., rispetto alla non-discriminazione. Diversamente da queste, la tendenza
omosessuale è un disordine oggettivo e richiama una preoccupazione
morale. Vi sono ambiti nei quali non è ingiusta discriminazione
tener conto della tendenza sessuale; per esempio, nella collocazione di
bambini in adozione o affido, nell’assunzione di insegnanti o allenatori
sportivi, nel servizio militare. Gli omosessuali, in quanto persone umane,
hanno gli stessi diritti di tutte le altre persone. (…) Nondimeno, questi
diritti non sono assoluti. Essi possono venire legittimamente limitati
a motivo di un comportamento esterno oggettivamente disordinato. Ciò
è talvolta non solo lecito ma anche obbligatorio, e inoltre si imporrà
non solo nel caso di comportamento colpevole, ma anche nel caso di azioni
commesse da persone fisicamente o psicologicamente malate. (…) Includere
la tendenza omosessuale fra le considerazioni in base alle quali ogni discriminazione
è illegale, può facilmente condurre a valutare l’omosessualità
come fonte positiva di diritti umani. (…) Ciò è tanto più
deleterio, dal momento che non esiste alcun diritto all’omosessualità,
la quale pertanto non può costituire la base per rivendicazioni
giudiziali. Il passaggio dal riconoscimento dell’omosessualità come
fattore in base al quale è illegale discriminare può portare
facilmente, se non automaticamente, alla protezione legislativa ed alla
promozione legale dell’omosessualità. (…) Inoltre, c’è il
pericolo che una legislazione che trasformi l’omosessualità in una
fonte di diritti possa di fatto incoraggiare le persone con tendenze omosessuali
a dichiarare la loro omosessualità o addirittura a cercare dei partners
allo scopo di sfruttare le disposizioni di legge” (Congregazione per la
Dottrina della Fede, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali,
Appendice del 1993, nn. 10-14).
La Chiesa non può appoggiare i fautori dell’omosessualità
“Dovrà essere ritirato ogni appoggio a qualunque organizzazione che cerchi di sovvertire l’insegnamento della Chiesa, che sia ambigua nei confronti di esso, o che lo trascuri completamente. Un tale appoggio, o anche l’apparenza di esso, può dare origine a gravi fraintendimenti” (Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, n. 17).
La Conferenza Episcopale Spagnola: il rifiuto di legalizzare la “famiglia omosessuale” non è un’ingiusta discriminazione
Contestando la risoluzione
del Parlamento Europeo, in una nota intitolata Matrimonio, famiglia e unioni
omosessuali, pubblicata il 24 giugno 1994, la Conferenza Episcopale Spagnola
ha così precisato:
“Non si può chiedere
alla società di riconoscere la condizione o il comportamento omosessuali
come una modalità dell’essere umano paragonabile, per esempio, alle
differenze naturali di razza o di sesso. Denunciamo come ingannevole il
tentativo di far credere all’opinione pubblica che determinate restrizioni
legale, come la proibizione di contrarre matrimonio o di adottare bambini,
rappresentino discriminazioni ingiuste nei confronti degli omosessuali.
Tali proibizioni sarebbero ingiuste se venissero applicate a motivo della
razza, dell’origine etnica, del sesso, etc., ma non lo sono in questo caso.
Gli omosessuali, in quanto persone umane, hanno gli stessi diritti di tutte
le altre persone. Questi diritti però appartengono loro in quanto
persone e non in virtù della loro tendenze sessuale” (Conferenza
Episcopale Spagnola, Matrimonio, famiglia e unioni omosessuali, n. 5).
Legittimare il “matrimonio
omosessuale” è contro il bene comune
“È chiaro che, quando
le leggi non legittimano il comportamento omosessuale, non lo fanno per
trattare qualcuno ingiustamente ma per soddisfare la norma morale e per
tutelare il bene comune della società. All’opposto, le leggi che
lo legittimassero mancherebbero
di
qualunque fondamento etico e produrrebbero un effetto pedagogico negativo
tendente a minare il bene comune. (…) Qualunque equiparazione giuridica
di dette unioni al matrimonio conferirebbe loro un valore di istituzione
sociale che non corrisponde in alcun modo alla loro realtà antropologica.
I coniugi, generando ed educando figli, contribuiscono in modo insostituibile
alla crescita e alla stabilità della società; per questo
meritano il riconoscimento e il sostegno legale dello Stato. Per contro,
non si può riconoscere una dimensione sociale analoga a quella del
matrimonio e della famiglia alla convivenza di omosessuali, che non può
mai avere tali caratteristiche. (…) Il bene comune esige che le leggi riconoscano,
promuovano e tutelino l’unione matrimoniale, essenzialmente eterosessuale,
come fondamento imprescindibile della famiglia. Per questo non è
accettabile la legislazione che equipara in qualche modo al matrimonio
le cosiddette unioni omosessuali. Le leggi non sono tenute a sanzionare
lo stato di fatto convertendo il fatto in diritto.
“È vero che le norme
civile non sempre potranno includere integralmente la legge morale, poiché
la legge civile dovrà talvolta tollerare, in certi settori dell’ordine
pubblico, quello che non può proibire senza provocare danni più
gravi. Tuttavia, questa tolleranza non potrà estendersi ai comportamenti
che attentano ai diritti fondamentali delle persone, compresi i diritti
alla famiglia e al matrimonio come istituzioni. In questi casi il legislatore,
lungi dal piegarsi ai fatti sociali, deve ‘provvedere affinché la
legge civile venga regolata dalle norme fondamentali della legge morale’
(Congregazione per la dottrina della Fede, Istruzione Donum vitae, n. 3).
Se non lo farà, egli si renderà responsabile dei gravi effetti
negativi prodotti nella società dalla legittimazione di un male
morale, come il comportamento omosessuale istituzionalizzato” (Conferenza
Episcopale Spagnola, Matrimonio, famiglia e unioni omosessuali, nn. 8,
13 e 19).
Permettere l’adozione agli
omosessuali: ingiustizia verso i bambini
Che la parificazione dell’unione
omosessuale al matrimonio sia assurda, viene manifestato ad esempio dalle
inevitabili conseguenze che produrrebbe nel campo dell’adozione dei bambini,
che a questo punto verrebbe inevitabilmente rivendicata come diritto dagli
omosessuali.
“Non è quindi possibile
qualificare come discriminante il fatto che le leggi proibiscano l’adozione
agli omosessuali. Bisogna piuttosto pensare che sarebbe proprio il bambino,
eventualmente adottato in simili circostanze, ad essere trattato ingiustamente.
Ciò a maggior ragione, se consideriamo che in questo momento sono
molti i coniugi idonei disposti ad adottare e che, per un motivo o per
l’altro, non riescono a realizzare questo loro desiderio. I bambini, che
sfortunatamente siano stati privati di una famiglia propria, non devono
essere sottoposti ad una nuova prova. Essi hanno il diritto di crescere
in un ambiente che si avvicini il più possibile a quello della famiglia
naturale che non hanno”. (Conferenza Episcopale Spagnola, Matrimonio, famiglia
e unioni omosessuali, n. 14).
S.S. Giovanni Paolo II: il parlamento europeo chiede “di legittimare un disordine morale”
Nel suo discorso del 20 gennaio
1994, pronunciato pochi giorni dopo la risoluzione pro-omosessualità
del Parlamento Europeo, S.S. Giovanni Paolo II ha ribadito che è
illecito voler legalizzare l’unione omosessuale.
“Il pensiero va qui alla
recente e ben nota risoluzione approvata dal Parlamento europeo. (…) Ciò
che non è moralmente ammissibile è l’approvazione giuridica
della pratica omosessuale. Essere comprensivi verso chi pecca, verso chi
non è in grado di liberarsi da questa tendenza, non equivale infatti
a sminuire le esigenze della norma morale. (...)
”Con la risoluzione del
Parlamento Europeo, si è chiesto di legittimare un disordine morale.
Il parlamento ha conferito indebitamente un valore istituzionale a comportamenti
devianti, non conformi al piano di Dio. (…) Dimenticando la parola di Cristo
– ‘la Verità vi farà liberi’ (Gv. 8, 32) – si è cercato
di indicare agli abitanti del nostro continente il male morale, la deviazione,
una certa schiavitù, come via di liberazione, falsificando l’essenza
stessa della famiglia” (S.S. Giovanni Paolo II, Angelus del 20 febbraio
1994, in “L’Osservatore Romano” del 22 febbraio 1994).
(op. cit., pp. 5-18, 23-27)
Tratto da: http://www.lucisullest.it/news/2000/giugno/07062000.htm
LINK:
Associazione
culturale "Lepanto"
L'omosessualità
nell'alto Medioevo
Tesi
di Giuseppe Patacchiola sull'omosessualità nel Medioevo