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- Congregazione per la dottrina della Fede: "Considerazioni circa il riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali" - 31 lug 03
Congregazione per la dottrina della Fede
"Considerazioni circa il riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali" - 31 lug 03
1.
Diverse questioni concernenti l'omosessualità sono state trattate recentemente
più volte dal Santo Padre Giovanni Paolo II e dai competenti Dicasteri della
Santa Sede.(1)
Si tratta infatti di un fenomeno morale e sociale inquietante, anche in quei
Paesi in cui non assume un rilievo dal punto di vista dell'ordinamento
giuridico. Ma esso diventa più preoccupante nei Paesi che hanno già concesso o
intendono concedere un riconoscimento legale alle unioni omosessuali che, in
alcuni casi, include anche l'abilitazione all'adozione di figli. Le presenti
Considerazioni non contengono nuovi elementi dottrinali, ma intendono richiamare
i punti essenziali circa il suddetto problema e fornire alcune argomentazioni di
carattere razionale, utili per la redazione di interventi più specifici da
parte dei Vescovi secondo le situazioni particolari nelle diverse regioni del
mondo: interventi destinati a proteggere ed a promuovere la dignità del
matrimonio, fondamento della famiglia, e la solidità della società, della
quale questa istituzione è parte costitutiva. Esse hanno anche come fine di
illuminare l'attività degli uomini politici cattolici, per i quali si indicano
le linee di condotta coerenti con la coscienza cristiana quando essi sono posti
di fronte a progetti di legge concernenti questo problema.(2)
Poiché si tratta di una materia che riguarda la legge morale naturale, le
seguenti argomentazioni sono proposte non soltanto ai credenti, ma a tutti
coloro che sono impegnati nella promozione e nella difesa del bene comune della
società.
I. NATURA E CARATTERISTICHE IRRINUNCIABILI DEL MATRIMONIO
2.
L'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e sulla complementarità dei sessi
ripropone una verità evidenziata dalla retta ragione e riconosciuta come tale
da tutte le grandi culture del mondo. Il matrimonio non è una qualsiasi unione
tra persone umane. Esso è stato fondato dal Creatore, con una sua natura,
proprietà essenziali e finalità.(3)
Nessuna ideologia può cancellare dallo spirito umano la certezza secondo la
quale esiste matrimonio soltanto tra due persone di sesso diverso, che per mezzo
della reciproca donazione personale, loro propria ed esclusiva, tendono alla
comunione delle loro persone. In tal modo si perfezionano a vicenda, per
collaborare con Dio alla generazione e alla educazione di nuove vite.
3.
La verità naturale sul matrimonio è stata confermata dalla Rivelazione
contenuta nei racconti biblici della creazione, espressione anche della saggezza
umana originaria, nella quale si fa sentire la voce della natura stessa. Tre
sono i dati fondamentali del disegno creatore sul matrimonio, di cui parla il
Libro della Genesi.
In
primo luogo l'uomo, immagine di Dio, è stato creato « maschio e femmina
» (Gn 1, 27). L'uomo e la donna sono uguali in quanto persone e
complementari in quanto maschio e femmina. La sessualità da un lato fa parte
della sfera biologica e, dall'altro, viene elevata nella creatura umana ad un
nuovo livello, quello personale, dove corpo e spirito si uniscono.
Il
matrimonio, poi, è istituito dal Creatore come forma di vita in cui si realizza
quella comunione di persone che impegna l'esercizio della facoltà sessuale. «
Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e
i due saranno una sola carne » (Gn 2, 24).
Infine,
Dio ha voluto donare all'unione dell'uomo e della donna una partecipazione
speciale alla sua opera creatrice. Perciò Egli ha benedetto l'uomo e la donna
con le parole: « Siate fecondi e moltiplicatevi » (Gn 1, 28). Nel
disegno del Creatore complementarità dei sessi e fecondità appartengono quindi
alla natura stessa dell'istituzione del matrimonio.
Inoltre,
l'unione matrimoniale tra l'uomo e la donna è stata elevata da Cristo alla
dignità di sacramento. La Chiesa insegna che il matrimonio cristiano è segno
efficace dell'alleanza di Cristo e della Chiesa (cf. Ef 5, 32). Questo
significato cristiano del matrimonio, lungi dallo sminuire il valore
profondamente umano dell'unione matrimoniale tra l'uomo e la donna, lo conferma
e lo rafforza (cf. Mt 19, 3-12; Mc 10, 6-9).
4.
Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure
remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la
famiglia. Il matrimonio è santo, mentre le relazioni omosessuali contrastano
con la legge morale naturale. Gli atti omosessuali, infatti, « precludono
all'atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera
complementarità affettiva e sessuale. In nessun modo possono essere approvati
».(4)
Nella
Sacra Scrittura le relazioni omosessuali « sono condannate come gravi
depravazioni... (cf.
Rm 1, 24-27; 1 Cor 6, 10; 1 Tm 1, 10). Questo
giudizio della Scrittura non permette di concludere che tutti coloro, i quali
soffrono di questa anomalia, ne siano personalmente responsabili, ma esso
attesta che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati ».(5)
Lo stesso giudizio morale si ritrova in molti scrittori ecclesiastici dei primi
secoli (6)
ed è stato unanimemente accettato dalla Tradizione cattolica.
Secondo
l'insegnamento della Chiesa, nondimeno, gli uomini e le donne con tendenze
omosessuali « devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A
loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione ».(7)
Tali persone inoltre sono chiamate come gli altri cristiani a vivere la castità.(8)
Ma l'inclinazione omosessuale è « oggettivamente disordinata »(9)
e le pratiche omosessuali « sono peccati gravemente contrari alla castità
».(10)
II. ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DEL PROBLEMA DELLE UNIONI OMOSESSUALI
5.
Nei confronti del fenomeno delle unioni omosessuali, di fatto esistenti, le
autorità civili assumono diversi atteggiamenti: a volte si limitano alla
tolleranza di questo fenomeno; a volte promuovono il riconoscimento legale di
tali unioni, con il pretesto di evitare, rispetto ad alcuni diritti, la
discriminazione di chi convive con una persona dello stesso sesso; in alcuni
casi favoriscono persino l'equivalenza legale delle unioni omosessuali al
matrimonio propriamente detto, senza escludere il riconoscimento della capacità
giuridica di procedere all'adozione di figli.
Laddove
lo Stato assuma una politica di tolleranza di fatto, non implicante l'esistenza
di una legge che esplicitamente concede un riconoscimento legale a tali forme di
vita, occorre ben discernere i diversi aspetti del problema. La coscienza morale
esige di essere, in ogni occasione, testimoni della verità morale integrale,
alla quale si oppongono sia l'approvazione delle relazioni omosessuali sia
l'ingiusta discriminazione nei confronti delle persone omosessuali. Sono perciò
utili interventi discreti e prudenti, il contenuto dei quali potrebbe essere,
per esempio, il seguente: smascherare l'uso strumentale o ideologico che si può
fare di questa tolleranza; affermare chiaramente il carattere immorale di questo
tipo di unione; richiamare lo Stato alla necessità di contenere il fenomeno
entro limiti che non mettano in pericolo il tessuto della moralità pubblica e,
soprattutto, che non espongano le giovani generazioni ad una concezione erronea
della sessualità e del matrimonio, che le priverebbe delle necessarie difese e
contribuirebbe, inoltre, al dilagare del fenomeno stesso. A coloro che a partire
da questa tolleranza vogliono procedere alla legittimazione di specifici diritti
per le persone omosessuali conviventi, bisogna ricordare che la tolleranza del
male è qualcosa di molto diverso dall'approvazione o dalla legalizzazione del
male.
In
presenza del riconoscimento legale delle unioni omosessuali, oppure
dell'equiparazione legale delle medesime al matrimonio con accesso ai diritti
che sono propri di quest'ultimo, è doveroso opporsi in forma chiara e incisiva.
Ci si deve astenere da qualsiasi tipo di cooperazione formale alla promulgazione
o all'applicazione di leggi così gravemente ingiuste nonché, per quanto è
possibile, dalla cooperazione materiale sul piano applicativo. In questa materia
ognuno può rivendicare il diritto all'obiezione di coscienza.
III. ARGOMENTAZIONI RAZIONALI CONTRO IL RICONOSCIMENTO LEGALE DELLE UNIONI OMOSESSUALI
6.
La comprensione dei motivi che ispirano la necessità di opporsi in questo modo
alle istanze che mirano alla legalizzazione delle unioni omosessuali richiede
alcune considerazioni etiche specifiche, che sono di diverso ordine.
Di
ordine relativo alla retta ragione
Il
compito della legge civile è certamente più limitato riguardo a quello della
legge morale,(11)
ma la legge civile non può entrare in contraddizione con la retta ragione senza
perdere la forza di obbligare la coscienza.(12)
Ogni legge posta dagli uomini in tanto ha ragione di legge in quanto è conforme
alla legge morale naturale, riconosciuta dalla retta ragione, e in quanto
rispetta in particolare i diritti inalienabili di ogni persona.(13)
Le legislazioni favorevoli alle unioni omosessuali sono contrarie alla retta
ragione perché conferiscono garanzie giuridiche, analoghe a quelle
dell'istituzione matrimoniale, all'unione tra due persone dello stesso sesso.
Considerando i valori in gioco, lo Stato non potrebbe legalizzare queste unioni
senza venire meno al dovere di promuovere e tutelare un'istituzione essenziale
per il bene comune qual è il matrimonio.
Ci
si può chiedere come può essere contraria al bene comune una legge che non
impone alcun comportamento particolare, ma si limita a rendere legale una realtà
di fatto che apparentemente non sembra comportare ingiustizia verso nessuno. A
questo proposito occorre riflettere innanzitutto sulla differenza esistente tra
il comportamento omosessuale come fenomeno privato, e lo stesso comportamento
quale relazione sociale legalmente prevista e approvata, fino a diventare una
delle istituzioni dell'ordinamento giuridico. Il secondo fenomeno non solo è più
grave, ma acquista una portata assai più vasta e profonda, e finirebbe per
comportare modificazioni dell'intera organizzazione sociale che risulterebbero
contrarie al bene comune. Le leggi civili sono principi strutturanti della vita
dell'uomo in seno alla società, per il bene o per il male. Esse « svolgono un
ruolo molto importante e talvolta determinante nel promuovere una mentalità e
un costume ».(14)
Le forme di vita e i modelli in esse espresse non solo configurano esternamente
la vita sociale, bensì tendono a modificare nelle nuove generazioni la
comprensione e la valutazione dei comportamenti. La legalizzazione delle unioni
omosessuali sarebbe destinata perciò a causare l'oscuramento della percezione
di alcuni valori morali fondamentali e la svalutazione dell'istituzione
matrimoniale.
Di
ordine biologico e antropologico
7.
Nelle unioni omosessuali sono del tutto assenti quegli elementi biologici e
antropologici del matrimonio e della famiglia che potrebbero fondare
ragionevolmente il riconoscimento legale di tali unioni.
Esse
non sono in condizione di assicurare adeguatamente la procreazione e la
sopravvivenza della specie umana. L'eventuale ricorso ai mezzi messi a loro
disposizione dalle recenti scoperte nel campo della fecondazione artificiale,
oltre ad implicare gravi mancanze di rispetto alla dignità umana,(15)
non muterebbe affatto questa loro inadeguatezza.
Nelle
unioni omosessuali è anche del tutto assente la dimensione coniugale, che
rappresenta la forma umana ed ordinata delle relazioni sessuali. Esse infatti
sono umane quando e in quanto esprimono e promuovono il mutuo aiuto dei sessi
nel matrimonio e rimangono aperte alla trasmissione della vita.
Come
dimostra l'esperienza, l'assenza della bipolarità sessuale crea ostacoli allo
sviluppo normale dei bambini eventualmente inseriti all'interno di queste
unioni. Ad essi manca l'esperienza della maternità o della paternità. Inserire
dei bambini nelle unioni omosessuali per mezzo dell'adozione significa di fatto
fare violenza a questi bambini nel senso che ci si approfitta del loro stato di
debolezza per introdurli in ambienti che non favoriscono il loro pieno sviluppo
umano. Certamente una tale pratica sarebbe gravemente immorale e si porrebbe in
aperta contraddizione con il principio, riconosciuto anche dalla Convenzione
internazionale dell'ONU sui diritti dei bambini, secondo il quale l'interesse
superiore da tutelare in ogni caso è quello del bambino, la parte più debole e
indifesa.
Di
ordine sociale
8.
La società deve la sua sopravvivenza alla famiglia fondata sul matrimonio. La
conseguenza inevitabile del riconoscimento legale delle unioni omosessuali è la
ridefinizione del matrimonio, che diventa un'istituzione la quale, nella sua
essenza legalmente riconosciuta, perde l'essenziale riferimento ai fattori
collegati alla eterosessualità, come ad esempio il compito procreativo ed
educativo. Se dal punto di vista legale il matrimonio tra due persone di sesso
diverso fosse solo considerato come uno dei matrimoni possibili, il concetto di
matrimonio subirebbe un cambiamento radicale, con grave detrimento del bene
comune. Mettendo l'unione omosessuale su un piano giuridico analogo a quello del
matrimonio o della famiglia, lo Stato agisce arbitrariamente ed entra in
contraddizione con i propri doveri.
A
sostegno della legalizzazione delle unioni omosessuali non può essere invocato
il principio del rispetto e della non discriminazione di ogni persona. Una
distinzione tra persone oppure la negazione di un riconoscimento o di una
prestazione sociale non sono infatti accettabili solo se sono contrarie alla
giustizia.(16)
Non attribuire lo statuto sociale e giuridico di matrimonio a forme di vita che
non sono né possono essere matrimoniali non si oppone alla giustizia, ma, al
contrario, è da essa richiesto.
Neppure
il principio della giusta autonomia personale può essere ragionevolmente
invocato. Una cosa è che i singoli cittadini possano svolgere liberamente
attività per le quali nutrono interesse e che tali attività rientrino
genericamente nei comuni diritti civili di libertà, e un'altra ben diversa è
che attività che non rappresentano un significativo e positivo contributo per
lo sviluppo della persona e della società possano ricevere dallo Stato un
riconoscimento legale specifico e qualificato. Le unioni omosessuali non
svolgono neppure in senso analogico remoto i compiti per i quali il matrimonio e
la famiglia meritano un riconoscimento specifico e qualificato. Ci sono invece
buone ragioni per affermare che tali unioni sono nocive per il retto sviluppo
della società umana, soprattutto se aumentasse la loro incidenza effettiva sul
tessuto sociale.
Di
ordine giuridico
9.
Poiché le coppie matrimoniali svolgono il ruolo di garantire l'ordine delle
generazioni e sono quindi di eminente interesse pubblico, il diritto civile
conferisce loro un riconoscimento istituzionale. Le unioni omosessuali invece
non esigono una specifica attenzione da parte dell'ordinamento giuridico, perché
non rivestono il suddetto ruolo per il bene comune.
Non
è vera l'argomentazione secondo la quale il riconoscimento legale delle unioni
omosessuali sarebbe necessario per evitare che i conviventi omosessuali perdano,
per il semplice fatto della loro convivenza, l'effettivo riconoscimento dei
diritti comuni che essi hanno in quanto persone e in quanto cittadini. In realtà,
essi possono sempre ricorrere – come tutti i cittadini e a partire dalla loro
autonomia privata – al diritto comune per tutelare situazioni giuridiche di
reciproco interesse. Costituisce invece una grave ingiustizia sacrificare il
bene comune e il retto diritto di famiglia allo scopo di ottenere dei beni che
possono e debbono essere garantiti per vie non nocive per la generalità del
corpo sociale.(17)
IV. COMPORTAMENTI DEI POLITICI CATTOLICI NEI CONFRONTI DI LEGISLAZIONI FAVOREVOLI ALLE UNIONI OMOSESSUALI
10.
Se tutti i fedeli sono tenuti ad opporsi al riconoscimento legale delle unioni
omosessuali, i politici cattolici lo sono in particolare, nella linea della
responsabilità che è loro propria. In presenza di progetti di legge favorevoli
alle unioni omosessuali, sono da tener presenti le seguenti indicazioni etiche.
Nel
caso in cui si proponga per la prima volta all'Assemblea legislativa un progetto
di legge favorevole al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, il
parlamentare cattolico ha il dovere morale di esprimere chiaramente e
pubblicamente il suo disaccordo e votare contro il progetto di legge. Concedere
il suffragio del proprio voto ad un testo legislativo così nocivo per il bene
comune della società è un atto gravemente immorale.
Nel
caso in cui il parlamentare cattolico si trovi in presenza di una legge
favorevole alle unioni omosessuali già in vigore, egli deve opporsi nei modi a
lui possibili e rendere nota la sua opposizione: si tratta di un doveroso atto
di testimonianza della verità. Se non fosse possibile abrogare completamente
una legge di questo genere, egli, richiamandosi alle indicazioni espresse
nell'Enciclica Evangelium
vitae, « potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a
proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti
negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica », a condizione che
sia « chiara e a tutti nota » la sua « personale assoluta opposizione » a
leggi siffatte e che sia evitato il pericolo di scandalo.(18)
Ciò non significa che in questa materia una legge più restrittiva possa essere
considerata come una legge giusta o almeno accettabile; bensì si tratta
piuttosto del tentativo legittimo e doveroso di procedere all'abrogazione almeno
parziale di una legge ingiusta quando l'abrogazione totale non è possibile per
il momento.
CONCLUSIONE
11.
La Chiesa insegna che il rispetto verso le persone omosessuali non può portare
in nessun modo all'approvazione del comportamento omosessuale oppure al
riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Il bene comune esige che le
leggi riconoscano, favoriscano e proteggano l'unione matrimoniale come base
della famiglia, cellula primaria della società. Riconoscere legalmente le
unioni omosessuali oppure equipararle al matrimonio, significherebbe non
soltanto approvare un comportamento deviante, con la conseguenza di renderlo un
modello nella società attuale, ma anche offuscare valori fondamentali che
appartengono al patrimonio comune dell'umanità. La Chiesa non può non
difendere tali valori, per il bene degli uomini e di tutta la società.
Il
Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa il 28 marzo 2003 al
sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato le presenti Considerazioni, decise
nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la
pubblicazione.
Roma,
dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 3 giugno 2003,
Memoria dei Santi Carlo Lwanga e Compagni, Martiri.
Joseph
Card. Ratzinger
Prefetto
Angelo
Amato, S.D.B.
Arcivescovo titolare di Sila
Segretario
NOTE
(1)
Cf. Giovanni Paolo II, Allocuzioni in occasione della recita dell'Angelus,
20 febbraio 1994 e 19 giugno 1994; Discorso ai partecipanti dell'Assemblea
Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia, 24 marzo 1999;
Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2357-2359, 2396; Congregazione per la
Dottrina della Fede, Dichiarazione Persona humana, 29 dicembre 1975, n.
8; Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 1º ottobre
1986; Alcune Considerazioni concernenti la Risposta a proposte di legge sulla
non discriminazione delle persone omosessuali, 24 luglio 1992; Pontificio
Consiglio per la Famiglia, Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali
d'Europa circa la risoluzione del Parlamento Europeo in merito alle coppie
omosessuali, 25 marzo 1994; Famiglia, matrimonio e « unioni di fatto
», 26 luglio 2000, n. 23.
(2)
Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa alcune
questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita
politica, 24 novembre 2002, n. 4.
(3)
Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 48.
(4)
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2357.
(5)
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Persona humana,
29 dicembre 1975, n. 8.
(6)
Cf. per esempio S. Policarpo, Lettera ai Filippesi, V, 3; S. Giustino, Prima
Apologia, 27, 1-4; Atenagora, Supplica per i cristiani, 34.
(7)
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2358; cf. Congregazione per la
Dottrina della Fede, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 1º
ottobre 1986, n. 10.
(8)
Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2359; Congregazione per la
Dottrina della Fede, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 1º
ottobre 1986, n. 12.
(9)
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2358.
(10)
Ibid., n. 2396.
(11)
Cf. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium vitae, 25 marzo 1995,
n. 71.
(12)
Cf. ibid., n. 72.
(13)
Cf. S. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2.
(14)
Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium vitae, 25 marzo 1995, n.
90.
(15)
Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Donum vitae, 22
febbraio 1987, II. A. 1-3.
(16)
Cf. S. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 63, a. 1, c.
(17)
Occorre non dimenticare inoltre che sussiste sempre « il pericolo che una
legislazione che faccia dell'omosessualità una base per avere dei diritti possa
di fatto incoraggiare una persona con tendenza omosessuale a dichiarare la sua
omosessualità o addirittura a cercare un partner allo scopo di sfruttare le
disposizioni della legge » (Congregazione per la Dottrina della Fede, Alcune
considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non
discriminazione delle persone omosessuali, 24 luglio 1992, n. 14).
(18)
Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium vitae, 25 marzo 1995, n.
73.